05.10.2020
Decreto ingiuntivo – Opposizione – Mediazione – Onere a carico dell’opposto

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione (contrariamente a quanto deciso da Cass. 24629/2015) è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronunzia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca  del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.

Nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest’ultimo deve necessariamente prevalere.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020 n. 19596