05.10.2020
Distacco – Requisiti – Difetto – Conseguenze: differenze

L’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.

L’elemento della temporaneità è stato individuato nell’incremento della polivalenza patrimoniale, ancorchè in una situazione di crisi temporanea aziendale e pertanto può ritenersi giustificato il breve lasso temporale intercorso tra la fine della crisi e la cessazione del distacco stesso, cronologicamente non coincidenti.

La fattispecie prevista dall’art. 30, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003 non è sanzionata con la tutela costitutiva, a differenza dell’ipotesi di cui all’art. 30, comma 1.

L’intenzione del legislatore era quella di prevedere che, all’ipotesi ritenuta più grave del distacco senza i requisiti dell’interesse e della temporaneità, fosse attribuita la tutela civilistica di tipo “costitutiva” e sanzionatoria di tipo “amministrativo” (prima di tipo penale), mentre per le ipotesi disciplinate dal comma 3 fosse accordata solo la tutela civilistica di tipo “risarcitoria”.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 17 settembre 2920 n. 19413