18.02.2021
Matrimonio – Separazione personale – Scioglimento della comunione

I proventi realizzati da ciascuno dei coniugi in vigenza del regime di comunione non confluiscono immediatamente in comunione ed il percettore, assolti i doveri di contribuzione, è libero di disporre dell’altro.

Pertanto, la somma impiegata, in regime di comunione, da un coniuge, con denaro proprio, per l’acquisto di un immobile, acquisto perfezionato successivamente allo scioglimento della comunione, non fa parte della comunione de residuo.

Cassazione Civile, SezioneVI-1, ordinanza 12 febbraio 2021 n.3767