18.02.2021
Interessi – Imputazione ex art. 1194, comma 2, cod. civ.- Funzione solutoria

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo si imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194 cod. civ., comma 2, trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194 cod. civ, coma 2, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 15 febbraio 2021 n. 3858