La quantificazione dell’assegno divorzile impone una valutazione comparativa delle condizioni economico–patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
In caso di sensibile squilibrio occorre accertare se lo squilibrio è riconducibile a scelte comuni dei coniugi, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 15 febbraio 2021 n. 3852