Il concetto di dolo, previsto tra i requisiti di proponibilità della revocazione ex art. 98, comma 4, legge fall., può attingere alla sedimentazione giurisprudenziale formatasi sull’art. 335 n. 1 e n. 6 c.p.c., occorrendo una intenzionalità decettiva incidente sul diritto di difesa altrui ovvero comunque impeditiva dell’accertamento della vertà.
I comuni espedienti difensivi sono estranei al concetto di dolo, non essendo imposto alle parti il dovere di portare a conoscenza del giudice fatti pregiudizievoli per la propria linea difensiva, per cui non costituisce dolo processuale il semplice mendacio o l’omessa produzione di un documento favorevole alla tesi avversaria o ancora il semplice silenzio.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 02 febbraio 2021 n. 2284