La possibilità di applicare l’indirizzo giurisprudenziale che affermava la proseguibilità dell’accertamento dell’obbligo del terzo in caso di sopravvenuto fallimento del debitore esecutato, anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni, deve ritenersi esclusa con certezza a seguito della sentenza 10 luglio 2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 549 c.p.c.
Ne deriva che l’ordinanza di cui all’ultimo periodo di tale norma non dà luogo alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito nei confronti dell’esecutato e non pregiudica la facoltà del terzo pignorato di svolgere successivamente un’azione di ripetizione per indebito oggettivo.
Il fallimento del debitore comporta unicamente la cessazione della materia del contendere del giudizio contenzioso di accertamento dell’obbligo del terzo per il venir meno, in corso di causa, dell’interesse del creditore procedente a conseguire la relativa pronunzia, non potendo più egli ottenere – a causa dell’intervenuto fallimento del debitore – la assegnazione in proprio favore del credito da accertarsi.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 12 gennaio 2021 n. 272