18.02.2021
Condominio – Servitù a favore delle parti comuni – Rinuncia: unanimità

La rinunzia ad una servitù esistente a vantaggio delle parti comuni necessita il consenso unanime di tutti i condomini per il disposto dell’art. 1108, comma 3 cod. civ. (applicabile anche al condominio di edifici per il rinvio contenuto nell’art. 1139 cod. civ. in materia di comunione).

Lo spostamento delle attrezzature necessarie per l’esercizio della servitù (nel caso specifico, dal vano sottoscala al piano di copertura della scala dello stesso edificio) costituisce esercizio di facoltà connesse al diritto dominicale, attuate onde evitare il venir meno di utilità della servitù e quindi rientra nella competenza dell’assemblea con le maggioranze richieste dall’art. 1136 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 28 ottobre 2020 n. 23741