Sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con prestazioni di manodopera, costituiscono un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto.
Un appalto lecito presuppone che l’appaltatore:
- eserciti il potere direttivo e organizzativo;
- assuma il rischio d’impresa.
La predeterminazione delle modalità esecutive dettagliatamente descritte nel capitolato non comporta illiceità dell’appalto se risponde alle caratteristiche tecniche del particolare servizio e non incide sull’autonomia dell’impresa appaltatrice quanto a regolazione dei turni, dei periodi di ferie e di quant’altro relativo alla gestione del rapporto di lavoro.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 15 dicembre 2020 n. 28635