Il danno ex art. 1591 cod. civ. non può che essere comprensivo dell’aggiornamento secondo gli indici ISTAT, posto che esso è parametrato al canone dovuto. Se a contratto sono dovuti gli aggiornamenti ISTAT, essi non possono che essere dovuti anche a contratto scaduto e fino al rilascio dell’immobile, anche se il locatore non ne abbia esplicita richiesta, con relativo calcolo sulle somme dovute a titolo risarcitorio ex art. 1591 cod. civ. e senza necessità di costituzione in mora. Su dette somme sono anche dovute gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 04 luglio 2024 n. 18318