Il contratto con cui le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un’area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area, integra gli estremi della permuta di cosa presente in cosa futura: ne consegue che l’effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 cod. civ., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 15 maggio 2024 n. 13398