07.07.2017
Locazione non abitativa – Gravi motivi – Recesso – Tempestività

I gravi motivi che consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ex artt. 4 e 27 legge n. 392/1978, devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.

Tali requisiti ricorrono anche quando una nuova normativa imponga al conduttore l’osservanza di determinate regole per lo svolgimento dell’attività programmata, in forza della quale quest’ultimo diviene inidoneo allo scopo.

Tuttavia, quando i gravi motivi si sono verificati prima della scadenza del termine per dare l’utile disdetta alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale condotta, interpretata secondo il principio di buona fede, va intesa come rinuncia a far valere in futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattuale, dei quali può altresì presumersi la non gravità, perché altrimenti sarebbe stato più ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la cessazione del rapporto.

Cassazione Civile, Sezione III, 13 giugno 2017 n. 14623

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