07.07.2017
Fallimento – Ricorso abusivo al credito – Corresponsabilità degli amministratori e della banca erogatrice – Legittimazione del curatore ex art. 146 legge fall. e art. 2393 cod. civ.

Correttamente le Sezioni Unite hanno negato al curatore fallimentare la legittimazione a proporre, nei confronti della banca finanziatrice, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni creati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita un’impresa decotta, trattandosi non di un’azione c.d. di massa, ma di strumento – analogo all’azione ex 2395 cod. civ. – di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, la cui posizione è poi variamente articolata a seconda che si tratti di creditore antecedente o successivo all’attività di sovvenzione abusiva.

Non è men vero che il curatore fallimentare è legittimato ad agire ai sensi dell’art. 146 legge fall. in correlazione con l’art. 2393 cod. civ. nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danni cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore.

Infatti, se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell’accorta gestione imprenditoriale quanto all’amministrazione della società finanziata, la stessa erogazione del credito, ove sia stata accertata la perdita del capitale di quella società, integra un concorrente illecito della banca, la quale deve seguire i princìpi di sana e prudente gestione valutando il merito del credito in base a informazioni adeguate.

Ne consegue una responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ., giacchè gli elementi costitutivi  della fattispecie sono correlabili alla mala gestio degli amministratoti di cui le banche si siano rese compartecipi.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 20 aprile 2017 n. 9983

 

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