07.07.2017
Danno – Danni punitivi – Riconoscimento di sentenza straniera – Condizioni

L’istituto della responsabilità civile è venuto ad assumere , accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo-riparatoria (che immancabilmente lambisce la deterrenza), una natura polifunzionale  che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatoria-punitiva.

Questo trova riscontro nel panorama normativo, ad esempio, in tema di brevetti e marchi, di danno per obblighi di fare infungibile (o di non fare), di danno per mancata reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo, di anticipato recesso dal contratto di locazione per motivi non riscontrati esistenti, di danno commesso dall’intermediario finanziario per fatti dolosi o nella diffamazione a mezzo stampa, per finire al testo novellato dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Questo apparato normativo illumina la questione della compatibilità con l’ordine pubblico di sentenze di condanna per punitive damages.

Non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi.

Cassazione Sezioni Unite, sentenza 05 luglio 2017 n. 16601

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