07.07.2017
Danno – Danno non patrimoniale – Danno all’immagine di una società- Segnalazione alla Centrale rischi di Banca d’Italia – Danno in re ipsa: esclusione

Il danno non patrimoniale, costituendo anch’esso pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa.

Ciò vale anche con riferimento alla lesione della reputazione personale e della reputazione sociale di una persona giuridica, conseguente alla comunicazione illegittima alla Centrale rischi della Banca d’Italia dello “stato di sofferenza” di un’impresa e alla permanenza della segnalazione negativa per oltre due mesi.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 06 luglio 2017 n. 16659

 

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