E’ valida la clausola del contratto che prevede la rinunzia del conduttore a percepire, al termine della locazione, l’indennità per la perdita dell’avviamento, se ciò costituisce la controprestazione di un vantaggio del locatore ,come un canone ridotto o il rinnovo del contratto scaduto, perché in tal modo viene lasciato inalterato l’equilibrio contrattuale che la legge ha voluto tutelare con il divieto di cui all’art. 79 della legge 392/1978.
Tribunale Roma, est. Nardone, 2 ottobre 2017 n. 18690