08.04.2019
Locazione finanziaria – Inapplicabilità art. 1526 cod. civ. – Irrilevanza della distinzione fra leasing finanziario e operativo – Rapporti fra legge 124/2017 e art. 72 quater legge fall.

Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) sono regolati dall’art. 72 quater legge fall., applicabile anche al caso della risoluzione del contratto avvenuta prima del fallimento dell’utilizzatore.

In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato.

La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo Sulla base del valore di mercato del bene così accertato, sarà determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra valore del bene e suo residuo credito, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadete, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio del diritto di opzione.

Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 29 marzo 2019 n. 8980

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