08.04.2019
Condominio – Lastrico solare – Antenne per telefonia mobile – Locazione, diritto di superficie, servitù prediale – Differenti condizioni

Il contratto col quale un condominio concede in godimento ad un terzo, dietro pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare o altra superficie comune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture ed impianti che comportino la trasformazione dell’area, garantendo comunque al detentore del lastrico la proprietà dei manufatti nel corso del rapporto e alla sua cessazione, può essere qualificato come locazione secondo quanto disciplinato dagli artt. 1571, 1575, 1587 cod. civ., che regoli però in via derogatoria il regime delle addizioni (art. 1593 cod. civ.).

E’ pure ipotizzabile la costituzione di un diritto di superficie, tenuto conto che l’art. 953 cod. civ. ha natura dispositiva ed è perciò derogabile dalle parti.

Per la costituzione di una servitù prediale, occorrerebbe il consenso di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108, comma 3 applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ. e non basterebbe la maggioranza agevolata anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1120, comma 2, n. 2 che non contempla deroghe per la concessione a terzi di un diritto reale di godimento della superficie comune. Su questo punto, potrebbe essere opportuno una pronuncia delle Sezioni Unite.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza interlocutoria 29 marzo 2019 n. 8943

-