12.11.2020
Locazione – Abuso del godimento del bene – Molestie ai vicini

Secondo la sentenza n. 6751/1987 della Cassazione, il contratto di locazione può essere risolto ex art. 1587 cod. civ., non solo se vi è diminuzione del valore del bene locato, ma anche quando ipoteticamente il locatore potrebbe divenire responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore. Non è necessaria la prova del danno, ma è sufficiente che si possa ipotizzare che il locatore sia chiamato a risponderne se non si attiva a chiedere la risoluzione del contratto e a far cessare le molestie.

Con la più recente giurisprudenza, al contrario, si precisa che il danno deve essere accertato e non essere meramente potenziale ed inoltre che la molestia coinvolga tutti i condomini e non riguardare una vicenda privata fra due soli condomini. Inoltre il giudice deve sempre valutare se vi è proporzione tra le conseguenze che il condomino subirebbe per la risoluzione e il rischio solo teorico in capo al locatore di rispondere come per fatto proprio di danni nei confronti di uno più condomini.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 20 ottobre 2020 n. 22860

Secondo la sentenza n. 6751/1987 della Cassazione, il contratto di locazione può essere risolto ex art. 1587 cod. civ., non solo se vi è diminuzione del valore del bene locato, ma anche quando ipoteticamente il locatore potrebbe divenire responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore. Non è necessaria la prova del danno, ma è sufficiente che si possa ipotizzare che il locatore sia chiamato a risponderne se non si attiva a chiedere la risoluzione del contratto e a far cessare le molestie.

Con la più recente giurisprudenza, al contrario, si precisa che il danno deve essere accertato e non essere meramente potenziale ed inoltre che la molestia coinvolga tutti i condomini e non riguardare una vicenda privata fra due soli condomini. Inoltre il giudice deve sempre valutare se vi è proporzione tra le conseguenze che il condomino subirebbe per la risoluzione e il rischio solo teorico in capo al locatore di rispondere come per fatto proprio di danni nei confronti di uno più condomini.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 20 ottobre 2020 n. 22860