La violazione della regola della previa concessione del termine a difesa – che si risolve nella mancata osservanza del termine di cinque giorni tra contestazione e sanzione – è da considerarsi di natura procedurale, non ledendo le esigenze difensive del lavoratore in vista del processo, specie se la violazione è di modesta entità (4 giorni invece di 5), similmente a quella della mancata audizione richiesta dal lavoratore.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 31 agosto 2020 n. 18136