09.09.2020
Famiglia – Figli maggiorenni – Diritto a un assegno periodico – Limiti

L’accertamento del diritto del figlio maggiorenne a percepire un assegno periodico ex art. 337-septies, comma 1, cod. civ. deve ispirarsi a criteri di relatività, ancorato alle occupazioni e al percorso scolastico del soggetto, nonché alla situazione attuale del mercato del lavoro.

Tale diritto non può comunque essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. In particolare, il progetto esecutivo prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori.

E’ esigibile l’utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell’auspicato reperimento di un impiego più aderente alla proprie soggettive aspirazioni.

Tra le evenienze che comportano il sorgere al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono:

  • peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;
  • prosecuzione con diligenza di studi ultraliceali;
  • tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi;
  • mancanza di qualsiasi lavoro pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca anche per attività non confacenti alla propria specifica preparazione.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 agosto 2020 n. 17183