15.02.2019
Licenziamento – Preavviso: efficacia obbligatoria – Possibile efficacia reale in base al c.c.n.l.

L’efficacia meramente obbligatoria del preavviso rappresenta la regola, per cui, se una parte esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto di lavoro si risolve immediatamente e non hanno incidenza eventuali avvenimenti successivi.

E’ tuttavia possibile e legittimo che una clausola del c.c.n.l. attribuisca al preavviso efficacia reale, prevedendo che, durante il periodo di preavviso, ancorché non lavorato, continuino a trovare applicazione eventuali modifiche di legge o di c.c.n.l.  e ad avere rilievo eventi sopravvenuti come la malattia, con correlativo allungamento del periodo di preavviso pari alla durata della stessa (nella specie art. 35 c.c.n.l. Dirigenti Terziario).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 25 ottobre 2018 n. 27294 (con nota di commento di A. Loro in Diritto & Pratica del lavoro, 2019 n. 3, pag. 154)

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