15.02.2019
Licenziamento ingiustificato – Misura della indennità – Riferimento alla sola anzianità di servizio – Insufficienza

L’art. 3, comma 1,D. Lgs. n. 23/2015 prevede una tutela rigida e uniforme contro i licenziamenti ingiustificati, in violazione degli artt. 76 e 117, 1° comma Cost. in relazione  all’art. 24 della Carta sociale europea.

La norma contrasta con il principio di eguaglianza (ingiustificata omologazione di situazione diverse) e connota l’indennità risarcitoria come uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, non valorizzando la necessaria personalizzazione del danno subìto dal singolo lavoratore.

La norma contrasta altresì con il principio di ragionevolezza sotto un duplice profilo: inidoneità dell’indennità a costituire un adeguato ristoro del pregiudizio e un’adeguata dissuasione del datore di lavoro a licenziare illegittimamente.

Pertanto, nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il Giudice terrà conto innanzi tutto dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

Corte Costituzionale, sentenza 08 novembre 2018 n. 194

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