In caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva o si realizzi l’ipotesi di fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma la necessità di operare comunque una valutazione di proporzionalità tra sanzione e comportamenti dimostrati.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 07 aprile 2021 n. 9305