27.04.2021
Licenziamento – Impugnativa – Procura – Ratifica

Il rappresentante (avvocato in attività stragiudiziale) non è tenuto a indicare, nel negozio che pone in essere, la fonte del potere rappresentativo, essendo sufficiente che egli manifesti di agire in nome e per conto altrui e non proprio.

La procura per impugnare il licenziamento ex art. 6 legge n. 604/1966 deve rivestire forma scritta e, a richiesta del datore di lavoro, deve essere portata a sua conoscenza ex art. 1393 cod. civ. (applicabile ex art. 1324 cod. civ. anche agli atti unilaterali) nel termine di 60 giorni dal recesso, essendo esclusa la retroattività prevista dal comma 2 dell’art. 1399 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 aprile 2021 n. 9650

Il rappresentante (avvocato in attività stragiudiziale) non è tenuto a indicare, nel negozio che pone in essere, la fonte del potere rappresentativo, essendo sufficiente che egli manifesti di agire in nome e per conto altrui e non proprio.

La procura per impugnare il licenziamento ex art. 6 legge n. 604/1966 deve rivestire forma scritta e, a richiesta del datore di lavoro, deve essere portata a sua conoscenza ex art. 1393 cod. civ. (applicabile ex art. 1324 cod. civ. anche agli atti unilaterali) nel termine di 60 giorni dal recesso, essendo esclusa la retroattività prevista dal comma 2 dell’art. 1399 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 aprile 2021 n. 9650