27.04.2021
Condominio – Criteri di ripartizione spese – Assemblea: nullità e annullabilità

In tema di condominio negli edifici, sono nulle le assemblee che hanno un oggetto impossibile (difetto assoluto di attribuzioni) o illecito (contrarietà a norme imperative, ordine pubblico, buon costume); in tutti gli altri casi le deliberazioni adottate in violazione di legge o regolamento sono annullabili nei modi e termini di cui all’art. 1137 cod. civ.

Le deliberazioni con cui siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese da valere pro futuro sono nulle, trattandosi di materie che esulano dalle attribuzioni dell’assemblea e dall’osservanza del metodo maggioritario; sono annullabili le deliberazioni adottate, in materia di spese, senza modificare i criteri previsti dalla legge o dalle convenzioni e quindi impugnabili nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, cod. civ.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice non può esimersi dal sindacare la nullità della delibera condominiale posta a fondamento della ingiunzione ed anche l’annullabilità della stessa, purché dedotta in via di azione e non di eccezione, nel termine di decadenza di cui all’art. 1137, comma 2, cod. civ.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2021 n. 9839