27.04.2021
Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Insussistenza del fatto – Obbligo di ordinare la reintegrazione

L’art. 18, 7° comma, secondo periodo, legge 20 maggio 1970 n. 300 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per G.M.O., “possa” e non “debba” applicare la tutela di cui al 4° comma dell’art. 18 (reintegra).

Nel contesto dell’art. 18, 7° comma il “può applicare” del secondo periodo sottende una facoltà discrezionale del giudice che la Cassazione ritiene legittima in caso di eccessiva onerosità del rimedio. Però tale discrezionalità viola il principio di eguaglianza e si associa alla irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.

Si aggiunga che la scelta tra due forme di tutela, profondamente diverse, è rimessa all’interprete senza alcuna indicazione di criteri applicativi idonei a orientare il potere discrezionale di disporre o meno la reintegrazione.

Corte Costituzionale, sentenza 1° aprile 2021 n. 59, Presidente Coraggio, Relatore Sciarra