Non assolve all’obbligo di repechage gravante sul datore di lavoro l’offerta al licenziando di un trasferimento presso altra società, pur facente parte dello stesso “gruppo”, se le relazioni all’interno di detto “gruppo” non danno vita ad un unico centro di imputazione.
L’impossibilità del repechage nella medesima azienda postula che la mancanza della capacità professionale richiesta per coprire un posto vacante risulti da circostanze oggettivamente riscontrabili e palesate dal datore di lavoro al quale non è riconoscibile una valutazione discrezionale, riservata e insindacabile.
Cassazione Civile, 31 maggio 2017 n. 13809