Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2 legge 694/1066 così come novellato dall’art. 2 legge 108/1990, non rilevando né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né quale tipo di regime causale sia applicabile (reale o obbligatorio), giacché la sanzione non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni, salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto.
Per i rapporti non rientranti nell’area della tutela reale, la conseguenza di tale continuità consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede che vi sia da parte del lavoratore l’offerta della prestazione lavorativa.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 08 maggio 2018 n. 10968