04.06.2018
Controlli a distanza – Controlli difensivi – Controlli ex post per accertamento di comportamenti illeciti

La normativa dei controlli a distanza è applicabile, nelle garanzie procedimentali previste dall’art. 4, secondo comma, legge n. 300/1970 anche in presenza di controlli c.d. difensivi, ossia diretti (pure tramite la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti relativi alla navigazione in internet, all’utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate) ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando essi riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro.

Detta normativa è invece esclusa quando i comportamenti illeciti dei lavoratori non riguardino l’esatto adempimento di tali obbligazioni, ma piuttosto la tutela di beni estranei al rapporto stesso, quali comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendali, tanto più se si tratti di controlli posti in essere ex post (nel caso di specie, impiego del computer per finalità extralavorative).

Non rileva, in tal caso, la mancanza di direttive aziendali o di previsione nel codice disciplinare, riguardando una situazione direttamente prevista dalla legge (obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c.).

Nel caso descritto compete al datore di lavoro il risarcimento del danno commisurato al rilevante tempo sottratto al lavoro, regolarmente remunerato al dipendente licenziato per giustificato motivo soggettivo.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 28 maggio 2018 n. 13266

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