04.06.2018
Assegno – Pagamento a non beneficiario – Responsabilità della banca per colpa lieve

La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regola poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto) di far sì che  il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.

La valutazione della responsabilità da contratto sociale qualificato è quella delineata dagli artt. 1176, 2118 c.c.

La banca è ammessa a provare che l’inadempimento  non le è imputabile per aver operato con la diligenza dovuta ex art. 1176, 2° comma, c.c., tale da escludere anche la colpa lieve.

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 21 maggio 2018 n. 12477

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