La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regola poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto) di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
La valutazione della responsabilità da contratto sociale qualificato è quella delineata dagli artt. 1176, 2118 c.c.
La banca è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile per aver operato con la diligenza dovuta ex art. 1176, 2° comma, c.c., tale da escludere anche la colpa lieve.
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 21 maggio 2018 n. 12477