04.06.2018
Danno – Detraibilità dell’indennizzo assicurativo – Surrogazione dell’assicuratore

Si è detto che il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito: non può cumulare risarcimento e indennizzo perché quest’ultimo ha eliso il pregiudizio e quindi non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c’è più.

Il principio della compensatio lucri cun damno può trovare applicazione anche in presenza di un fatto illecito in cui vi siano due soggetti obbligati sulla base di fonti differenti, uno obbligato in base alla disciplina della responsabilità civile e l’altro discendente, ad esempio, da un contratto di assicurazione o da una norma di legge a tutela di soggetti inabili al lavoro o vittime del terrorismo o della criminalità organizzata: ciò, però, solo se esiste un meccanismo teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di recupero ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale.

L’applicazione dell’art. 1916 cod. civ. garantisce una duplice e concorrente finalità:

  • la salvaguardia del principio indennitario per cui la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l’assicurato;
  • la conservazione del principio di responsabilità per cui l’autore del danno è in ogni caso tenuto all’obbligazione risarcitoria senza poter veder elisa o ridotta l’entità della obbligazione risarcitoria per effetto di una assicurazione stipulata non da lui o per lui.

La surrogazione opera per il semplice fatto del pagamento, senza necessità che l’assicuratore debba previamente comunicare la sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.

Cassazione Civile SS. UU., sentenza 22 maggio 2018 n. 12565

 

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