04.06.2018
Lavoro – Cessione di ramo d’azienda – Chiamata in causa delle cessionaria

Integra violazione dell’art. 111 c.p.c. l’esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado d’appello, da parte del lavoratore (illegittimamente licenziato dalla società cedente e reintegrato nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d’azienda cui era già stato addetto) della società cessionaria del suddetto ramo.

La stessa, infatti, ha qualità di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e pertanto non già di terza, ma di parte processuale, per l’acquisita titolarità del diritto in contestazione, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; con la conseguente legittimazione ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti risultanti dall’art. 344 c.p.c., né il rispetto dei termini e delle forme prescritti dall’art. 269 c.p.c.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 21 maggio 2018 n. 12436 (principio di diritto)