Integra violazione dell’art. 111 c.p.c. l’esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado d’appello, da parte del lavoratore (illegittimamente licenziato dalla società cedente e reintegrato nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo d’azienda cui era già stato addetto) della società cessionaria del suddetto ramo.
La stessa, infatti, ha qualità di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e pertanto non già di terza, ma di parte processuale, per l’acquisita titolarità del diritto in contestazione, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa; con la conseguente legittimazione ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza i limiti risultanti dall’art. 344 c.p.c., né il rispetto dei termini e delle forme prescritti dall’art. 269 c.p.c.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 21 maggio 2018 n. 12436 (principio di diritto)