17.05.2018
Intermediazione finanziaria – Polizza assicurativa o strumento finanziario – Intervento di società fiduciaria

E’ incensurabile in sede di legittimità la scelta operata dal giudice di merito circa l’interpretazione del contratto come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l’evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) o come strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato).

Ove assicurato figuri una società fiduciaria, l’adempimento degli obblighi dell’intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti della persona fisica fiduciante e non della società.

L’intermediario deve fornire al cliente, tramite la fiduciaria, informazioni adeguate; l’inadeguatezza deve essere indirizzata al cliente-fiduciante; la qualificazione di “cliente ad dettaglio” o “operatore qualificato” è decisiva per il concreto operare delle regole di tutela, la cui piena applicazione è prevista solo con riferimento alla prima categoria; irrilevante è che la società fiduciaria rientri nella categoria degli operatori qualificati.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 30 aprile 2018 n. 10333