25.11.2019
Licenziamento – Obbligo di fedeltà -Mancata segnalazione di condotta lesiva dell’interesse aziendale

Dal collegamento dell’obbligo di fedeltà con i princìpi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ, deriva che il lavoratore deve astenersi, non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 cod. civ., ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa o sua comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (nella specie, mancata denunzia alla direzione aziendale di comportamenti illeciti di altri dipendenti nella procedura di aggiudicazione di gare d’appalto).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 22 novembre 2019 n. 30558