Dalla valutazione del legislatore quale risulta dall’art. 1 legge n. 13/1989, l’installazione dell’ascensore e di altri congegni idonei ad assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici deve considerarsi dotazione imprescindibile per l’approvazione dei progetti di nuovi edifici o per la ristrutturazione di interi edifici.
Per gli edifici privati già esistenti, valgono le disposizioni dell’art. 2 legge n. 13; tuttavia la assolutezza della previsione dell’art. 1 non può non costituire un criterio di interpretazione anche per la soluzione di potenziali conflitti fra art. 2 e specifica destinazione delle parti comuni.
La disciplina del codice civile, in particolare dell’art. 1102, non opera nell’ipotesi di installazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa rispettosa dello sviluppo delle moderne condizioni di igiene, salvo l’apprestamenti di idonei accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 26 novembre 2019 n. 30838