Il giudizio e l’eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza o meno del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell’art. 333 cod. civ., a soddisfare le esigenze del minore e a salvaguardare il sano ed equilibrato sviluppo fisio-psichico, vanno effettuati valorizzando le figure vicarianti inter-familiari e, in particolare, quella dei nonni.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 04 novembre 2019 n. 28257