25.11.2019
Assicurazione – Responsabilità sanitaria – Polizza della struttura e polizza personale – Diversità di rischi – Operazione “in eccesso”

 Nell’assicurazione di responsabilità civile, che è assicurazione di patrimoni e non di cose, il rischio oggetto del contratto è l’impoverimento dell’assicurato e non quello eventualmente patito del terzo e causato dall’assicurato.

Pertanto una assicurazione “personale” del medico copre il rischio di depauperamento del patrimonio di questi e non il diverso rischio del depauperamento della struttura.

Non essendosi fra le due polizze identità di rischio, la polizza stipulata dalla clinica  (tanto per fatto proprio , quanto per fatto altrui) non può mai “operare in eccesso” rispetto alla assicurazione personale del medico. Non si tratta né di coassicurazione, né di assicurazione plurima, né di copertura a secondo rischio che presuppone che il rischio dedotto in contratto sia già assicurato da altra polizza.

Pertanto la compagnia di assicurazioni è tenuta a tenere indenne la clinica di quanto fosse stata tenuta a versare al paziente per il fatto del medico, dedotta solo la franchigia assoluta contrattualmente determinata (nella specie di circa 2,500 euro).

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 21 novembre 2019 n. 30314