La domanda di impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla legge n. 604/1966 non è fondata su fatti costitutivi diversi da quella fondata sull’art. 18 dello Statuto, in quanto il requisito dimensionale dell’impresa non è elemento costitutivo della domanda del lavoratore.
Pertanto in un unico ricorso col rito di cui all’art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, possono essere proposte domande di tutela regolate dall’art. 18 S.L. e, in via subordinata, fondate sull’art. 8 legge n. 604.
Col medesimo ricorso possono essere proposte, in via subordinata, domande di pagamento del TRF e dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 11 giugno 2018 n. 15084