Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica , configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’uno e l’altra e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.
Nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile l’apprezzamento e la valutazione di tali elementi così come l’elemento soggettivo del fatto ed anche l’eventuale apporto causale colposo del danneggiato.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 13 giugno 2018 n. 15392