17.05.2018
Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Regime sanzionatorio

La verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

La “manifesta infondatezza” va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 dell’art. 18 legge n. 300/70, ove tale regime non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 02 maggio 2018 n. 10435