17.05.2018
Fallimento – Beni immobili – Domanda di risoluzione trascritta prima della dichiarazione di fallimento –– Opponibilità al fallimento

La dichiarazione di fallimento non preclude ex se la proposizione di una domanda di risoluzione ove finalizzata a far valere in sede concorsuale le conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie nella forme di cui agli artt. 103 e 93 e ss. legge fall.

Trattandosi di beni immobili la domanda di risoluzione avanzata dal contraente in bonis, per essere opponibile al fallimento, deve essere stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento e ciò ai sensi degli artt. 45 e 72 comma 5 come novellato dal D. Lgs. n. 5/2006, a nulla rilevando che la sentenza di accoglimento della domanda di risoluzione sia stata trascritta dopo.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 27 aprile 2018 n. 10294

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