17.05.2018
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Facoltà e oneri del Curatore

L’opposizione allo stato passivo, ancorché abbia natura impugnatoria, non è un giudizio d’appello per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare. Il riesame a cognizione piena del risultato della cognizione sommaria propria della verifica, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali da parte della curatela, non ne comprime il diritto di difesa, consentendo la formulazione di eccezioni in precedenza non sottoposte all’esame del giudice delegato.

Secondo la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 legge fall., ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto, senza che, nel conseguente giudizio di opposizione il curatore si sia costituito e abbia contestato l’ammissibilità stessa del credito, il giudice dell’opposizione non può, ex officio, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all’ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto del provvedimento del Giudice Delegato , essendo l’ammissione coperta dal predetto giudicato.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 20 aprile 2018 n. 9928