Il licenziamento adottato per il venir meno della posizione lavorativa del lavoratore, posizione attribuita all’interno di altra società, che di lì a poco si sarebbe fusa con la società datrice di lavoro, è annullabile perché non comprovato da una reale soppressione del posto di lavoro e adottato non per effetto della fusione fra le due società che era solo prossima e quindi successiva al licenziamento.
In tal caso si è in presenza della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento cui consegue l’applicabilità del 4° comma dell’art. 18 S.L. (reintegrazione con indennizzo non superiore a 12 mensilità).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 04 febbraio 2019 n. 3186