Ai fini della decorrenza della prescrizione biennale di cui all’art. 1667, 3° comma, cod. civ., occorre distinguere fra atto di consegna e atto di accettazione: la consegna costituisce attività meramente materiale; l’accettazione esige che il committente esprima, anche per fatti concludenti, il gradimento dell’opera. La presunzione di accettazione dell’opera di cui all’art. 1665, 4° comma, cod. civ. non opera, quindi, automaticamente dal momento della consegna.
In ogni caso l’accettazione libera l’appaltatore dalla responsabilità unicamente per i vizi palesi e riconoscibili; per i vizi occulti o non immediatamente rilevabili la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta e cioè dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza , mediante le necessarie indagini tecniche, dalla dipendenza del vizio dalla imperfetta esecuzione dell’appalto.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 03 gennaio 2019 n. 11