25.01.2019
Responsabilità sanitaria – Transazione fra paziente e sanitario – Effetti sulla responsabilità contrattuale della struttura.

La responsabilità della casa di cura o dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonché, in virtù del citato articolo, all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento fra la prestazione da costui effettuata e la organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti anche essere “di fiducia”  dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto (principio generale anche ribadito nell’art. 7 della legge n. 24/2017).

La transazione tra paziente e medico avente ad oggetto la determinazione del debito risarcitorio del sanitario, non vale – in assenza dei presupposti di cui all’art. 1304 cod. civ. – a limitare l’oggetto del giudizio proseguito nei confronti della casa di cura ai soli danni ricollegabili all’inadempimento delle prestazioni accessorie della struttura.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 18 gennaio2019 n. 1267