Se è accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la sanzione è rappresentata dalla reintegrazione più un’indennità risarcitoria pari alla retribuzione dal giorno del recesso a quello della reintegrazione (art. 18 S.L., comma 4).
In tutti gli altri casi di illegittimità, la sanzione è rappresentata dalla condanna al pagamento di una indennità risarcitoria compresa fra 12 e 24 mensilità (art. 18 S.L., comma 5)
L’espressione “può altresì applicare” che compare all’inizio della disposizione relativa non assegna al giudice un margine ulteriore di discrezionalità.
Ancorché In presenza di un accertato riassetto organizzativo e produttivo dell’impresa, la ricollocazione del lavoratore licenziato (e di parecchi altri) in un reparto destinato a sicura soppressione in breve volgere di tempo, dimostra una condotta datoriale obbiettivamente e palesemente artificiosa, in quanto diretta all’attribuzione e all’esercizio di un potere di selezione arbitraria del personale da licenziare, integrante il presupposto per l’applicazione della tutela di cui al comma 4.
Cassazione Civile. Sezione Lavoro, sentenza 13 marzo 2019 n. 7167