19.03.2019
Compravendita – Garanzia per vizi – Termini – Consegna della cosa

La consegna del bene ai fini del decorso del termine di cui all’art. 1490 cod. civ. è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto della cosa, risultando irrilevante il successivo rilascio della documentazione di abitabilità e di formale comunicazione di fine lavori, senza la quale il diritto al risarcimento non può essere configurato.

Irrilevanti ai fini del perfezionamento della consegna sono le ulteriori opere di rifinitura e completamento dell’esterno.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 19 febbraio 2019 n. 4826