19.03.2019
Lavoro – Contestazione scritta – Consegna a mani – Obbligo di lettura

Fermo l’obbligo del lavoratore di ricevere, sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo, comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro e di suoi delegati con  la conseguenza che la comunicazione scritta deve intendersi ricevuta in caso di rifiuto del lavoratore di riceverla, non può considerarsi ricevuta la comunicazione, in particolare una contestazione, che il datore di lavoro o chi per lui non legge né tenta di leggere al lavoratore, limitandosi a consegnare la busta in cui sosterrà che era contenuta la contestazione.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 14 marzo 2019 n. 7306

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