In ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività, la violazione del termine di 7 giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, legge 223/1991 introdotto dall’art. 1, comma 44, legge n. 92/2012, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria per effetto dell’espresso richiamo dell’art. 24 della predetta legge all’art. 4 citato, operato al fine di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta datoriale.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 04 gennaio 2019 n. 89